“La manovra di Bilancio ha l’obiettivo di sostenere l’economia nella fase di uscita dalla pandemia e rafforzare il tasso di crescita nel medio termine”. Si legge così nel comunicato stampa pubblicato dal Consiglio dei ministri lo scorso 19 ottobre. Gli ambiti su cui la legge di bilancio andrà a intervenire sono fisco, investimenti pubblici, investimenti privati e imprese, sanità , politiche sociali, regioni ed enti locali ma anche scuola, ricerca e università .
“La ricerca diventa, dopo anni di sofferenza, davvero centrale per lo sviluppo del Paese. Abbiamo previsto una crescita costante negli anni delle risorse proprio per consentire agli enti e ai ricercatori di assorbirle e sfruttarle nel miglior modo possibile”, ha dichiarato il ministro dell’UniversitĂ e della Ricerca, Maria Cristina Messa.
Le manovre a sostegno della ricerca si leggono nell’Art. 104 del testo di legge. Cosa prevedono nel dettaglio? Riportiamo di seguito i punti del testo originale.
- Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Di questi:
A. una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 40 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2025, è ripartita tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, ad eccezione del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR. Nell’ambito della quota di cui al secondo periodo, 2,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera.
B. 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell’universitĂ e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’universitĂ e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo livello professionale per l’accesso al secondo livello nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all’ente
C. 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, è finalizzata alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’Università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all’assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.
- La dotazione del “Fondo italiano per la scienza” di cui all’articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
- Al fine di promuovere la competitivitĂ del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’universitĂ e della ricerca, un apposito fondo, denominato “Fondo italiano per le scienze applicate” con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023, di 200 milioni di euro per l’anno 2024 e di 250 milioni a decorrere dall’anno 2025. Con decreto del Ministro dell’universitĂ e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalitĂ per l’assegnazione delle risorse del fondo. Nell’ambito di tali criteri sono valorizzate le progettualitĂ con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.
- Per le finalità di cui al comma 5, dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, concernente è disposto lo stanziamento di 30 milioni di euro per l’anno 2023. Ai fini del riparto delle risorse di cui al presente comma, il decreto del Ministro dell’università e della ricerca di cui al comma 5 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 tiene conto anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR).
- All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 240 a 248 sono abrogati.