Normativa

Da assegno a contratto di ricerca: il cambiamento nelle università

di Redazione

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21/01/2025

L’assegnista di ricerca è una figura che per oltre un decennio ha popolato aule e laboratori universitari. Il focus del Mur sul personale accademico nel 2023 ha rilevato l’11,6% del totale di assegnisti di ricerca dell’intero personale accademico.
Dal 1° gennaio 2025, sono debuttati nuovi contrattisti introdotti dal decreto legge 36 datato 2022, che fino ad ora non aveva ancora ottenuto il riconoscimento in sede contrattuale. Una piccola avvisaglia c’è stata l’anno scorso quando il “vecchio assegno” non è stato prorogato come avveniva di solito, questo grazie a un documento allegato al Ccnl Istruzione e Ricerca 2019-21 che ha fatto luce sul riconoscimento. In realtà le università potevano reclutare assegnisti fino al 31 dicembre scorso e in vista della scadenza lo hanno fatto in massa, considerato che ad oggi ne risultano oltre 23mila a fronte di una media 15-16mila dell’ultimo decennio.

Il cambiamento di modalità sta nei requisiti di accesso per i quali, seppur simili, bisogna avere il post-doc alle spalle, derogabile però per gli enti di ricerca e non più un’esperienza triennale documentata. Non si parla più inoltre di assegno ma di contratto, quindi anche la retribuzione è diversa: da quasi 24mila euro annui lordi, si sale a 35mila per 13 mensilità e Tfr, quindi superiore rispetto a quello iniziale di un ricercatore.
Per quanto concerne la durata del rapporto, mentre per l’assegno di ricerca si partiva da un anno e con le proroghe si poteva arrivare a quattro, nel caso del contratto nasce invece biennale (più un altro anno se si tratta di un progetto di ricerca a carattere nazionale, europeo e internazionale) e può arrivare a un altro paio arrivando a totalizzarne cinque. 

Passando ai punti in comune, per poter accedere ai percorsi chiamati “tenure track” che portano alla cattedra, il contratto (così come l’assegno dopo la riforma del 2022) non è una condizione necessaria così come non scioglierà il nodo pensionistico sui contributi versati dall’Inps. Per questi ultimi infatti, così come non possono essere ricongiunti durante l’assegno o un dottorato con quelli che vanno versati alla gestione pubblica ex Inpdap una volta avuto l’accesso al ruolo come ricercatore, la stessa cosa varrà per il nuovo contratto di ricerca.

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Aggiornato il 01/28/2025

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