Diritto

Art. 99 – Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica

di Redazione

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Articolo 99
(Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma introduce i commi da 5-quater a 5-sexies all’art. 19 del DL. n. 98/2011, al fine di prevedere, a decorrere dall’ anno scolastico 2024/2025, una nuova modalitĂ  di determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e la sua distribuzione tra le Regioni (comma 1). I risparmi derivanti dall’applicazione di tale disciplina (il cui importo non viene indicato dalla norma) confluiscono, previo loro accertamento, in un Fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione. Le risorse del Fondo, possono essere destinate al Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica, al fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennitĂ  destinate ai DSGA, al Fondo “Buona Scuola” e al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico (comma 2).

In particolare, viene previsto che a decorrere dall’a.s. 2024/2025, la definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA e la sua distribuzione tra le Regioni venga disposto mediante decreto interministeriale (Istruzione/concerto Economia previo accordo in sede di Conferenza unificata) da adottare entro il 30 giugno di ogni anno. Le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto (comma 1, cpv. 5-quater). In caso di inutile decorso della summenzionata data del 30 giugno, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA e la sua distribuzione tra le Regioni è definito con un decreto interministeriale (Istruzione/concerto Economia) da adottarsi entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente, indicato dal decreto medesimo – non inferiore a 900 e non superiore a 1000 – e tenuto conto di specifici parametri regionali. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all’1%. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato (comma 1, cpv. 5- quinquies). Viene, inoltre, definita una disciplina transitoria prevedendo che, per l’a.s. 2023/2024, restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter dell’art. 19, del DL. n. 98/2011 e, per l’a.s. 2024/2025, i decreti di al comma 5-quater e al comma 5-quinquies, definiscono un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato dall’applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall’a.s. 2025/2026 i decreti di cui al comma 5-quater e al comma 5- quinquies, definiscono un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell’anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell’ambito della definizione del contingente (comma 1, cpv. 5-sexies).

Al riguardo, si evidenzia che, come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, eventuali situazioni di esubero derivanti dall’applicazione del nuovo modello di determinazione (in riduzione) del contingente organico dei DS e dei DSGA troverà eventuale compensazione nell’ambito della definizione del contingente medesimo. Si prende atto, altresì, dei dati, dei parametri e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, volti ad evidenziare gli effetti di riduzione di spesa associati alla norma che, in via prudenziale, secondo quanto riferito dalla stessa relazione, non sono contabilizzati ai fini dei saldi di finanza pubblica, attesa la variabilità degli stessi.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e rammenta che in base all’assetto vigente (articolo 19, commi 5 e 5-bis del DL n. 98/2011) è attribuito un dirigente scolastico (DS) e un direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) titolari solo alle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche). La relazione tecnica riporta a titolo esemplificativo un’ipotesi di stima dei risparmi di spesa conseguenti alla riduzione di organico determinabili per effetto delle norme in esame (euro 5.436.132 nel 2024, euro 20.815.275 nel 2025, euro 34.289.448 nel 2026, euro 45.905.115 nel 2027, euro 53.989.619 nel 2028, euro 62.817.525 nel 2029, euro 72.760.536 nel 2030, euro 82.053.069 nel 2031 ed euro 88.371.992 dal 2032), precisando che attesa la loro variabilità, questi non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Si ricorda peraltro che i risparmi derivanti dall’applicazione di tale disciplina (il cui importo non viene indicato dalla norma) confluiscono, previo loro accertamento, in un Fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione. Le risorse del Fondo, possono essere destinate al Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica, al fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai DSGA, al Fondo “Buona Scuola” e al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico: in proposito non si formulano osservazioni nel presupposto della corrispondenza quantitativa e temporale dei risparmi in questione e degli impieghi previsti. In proposito appaiono utili elementi di valutazione e conferma.

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