Diritto

Art. 100 – Misure in materia di istruzione e merito

di Redazione

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Articolo 100
(Misure in materia di istruzione e merito)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.


In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico (docenti e ATA), anche in attuazione del PNRR, rimettendo la definizione dei criteri di utilizzo del fondo a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito. La RT si limita a descrivere la norma (comma 1). Inoltre, si prevede che le attribuzioni previste dall’art. 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 150 del 2009 (relativamente all’obbligo di attestazione dell’avvenuta pubblicazione dei documenti) siano svolte – presso le istituzioni scolastiche – dai revisori dei conti. Conseguentemente, una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, come rifinanziato dalla legge di bilancio in esame, pari a 4,2 milioni di euro annui, è destinata, a decorrere dall’anno 2023, all’incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, da definirsi con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito (comma 2).

Sul punto la RT afferma che trattasi di disposizione che assegna ai revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche il compito di provvedere all’attestazione annuale della compilazione della griglia di pubblicazione obbligatoria degli atti, da parte dell’istituzione scolastica: in tal modo, si garantisce un controllo sulla totalità degli istituti e consentendo all’Autorità Nazionale Anticorruzione di svolgere compiutamente il proprio compito di vigilanza. Tale ulteriore attività, oltre che garantire il pieno adempimento degli obblighi normativi, potrà comportare un maggiore controllo delle risorse utilizzate dalle istituzioni scolastiche divenendo così una misura di deterrenza rispetto a fenomeni distorsivi o, comunque, non coerenti con le regole di ordinata gestione contabile delle risorse finanziarie assegnate alle scuole. Tenuto conto di quanto rappresentato, si ritiene necessario incrementare ulteriormente di 3.303.593,04 di euro lo stanziamento finalizzato al pagamento dei compensi dei revisori dei conti (MI e MEF). Pertanto, il fabbisogno complessivamente richiesto per incrementare le risorse in bilancio risulta essere pari a euro 4.170.187,74 che, grazie ad un incremento del compenso unitario lordo dipendente pari a 871,00 euro, consente di riconoscere a ciascun revisore un compenso unitario lordo dipendente pari a 2.500 euro.

Ciò premesso, con riferimento al comma 1 non si formulano osservazioni, tenuto conto che l’onere è configurato come limite di spesa. Quanto al comma 2, nulla da osservare posto che la norma indica una finalizzazione di risorse già destinate a spesa e che dalla relazione tecnica si desume la disponibilità delle stesse. Andrebbe peraltro confermato che gli effetti sui saldi derivanti dai nuovi utilizzi siano compatibili con quelli già scontati nei tendenziali con riguardo all’originaria finalità di spesa.

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